FONDO DI GARANZIA FESR BASILICATA 2014-2020

Garanzie alle PMI

PMI: Micro, Piccole e Medie Imprese così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. Nella definizione di PMI sono ricompresi anche i liberi professionisti equiparati alle micro e piccole imprese come esercenti attività economica ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81 del 22/05/2017. Le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18) del 3 Regolamento (UE) n. 651/2014;

1. FINALITA’ DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

L‟obiettivo dello strumento è di favorire l‟accesso al credito da parte delle PMI lucane e dei liberi professionisti, attraverso l‟integrazione dei fondi rischi dei Confidi aventi (o che avranno) sede operativa nella Regione Basilicata finalizzati alla concessione di garanzie anche promuovendo la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi.

2. DESTINATARI FINALI DELLA GARANZIA

I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le PMI e i liberi professionisti – in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 – che alla data di presentazione della domanda di agevolazione al Confidi devono:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti possedere la partita IVA ed essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva normativa professionale;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
e) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l‟agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
f) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei confronti del destinatario di tali
procedure su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
g) Non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà come definita dall‟articolo 2, punto 18) del 3 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell‟Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
h) non essere un soggetto insolvente ai sensi dell‟art. 4.3 lett. a). del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea, relativo agli aiuti de minimis,
i) di non aver fruito, per le stesse spese per cui è richiesta l‟agevolazione sul presente avviso pubblico, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;
j) non essere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci, per i quali sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall‟art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell‟art. 85 del D.lgs n. 159/2011;
k) non essere stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all‟art. 444, comma 2 del codice di procedura penale;
l) essere in regola, ove applicabili, con la disciplina antiriciclaggio (ove previsto);

3. SETTORI ESCLUSI

Gli aiuti in forma di garanzia, possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
– quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
– quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

4. TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI

a) Garanzia su finanziamenti per investimenti1;
b) Garanzia su finanziamenti finalizzati all’attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export- import, anticipo fatture, anticipo contratti, altro);
c) garanzia su prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
Le operazioni garantite devono avere una durata massima di 10 anni. Detto limite è elevato a 12 anni per le operazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti in attivi materiali.
Le garanzie concesse dai confidi possono coprire fino all’80% del finanziamento concesso all‟impresa;

5. SPESE AMMISSIBILI

Nel caso in cui le garanzie siano connesse a finanziamenti finalizzati alla realizzazione di investimenti, sono ammesse le seguenti tipologie di investimenti materiali ed immateriali:

ATTIVI MATERIALI:

 Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% dell‟investimento ammesso e comunque entro il 10% del prestito sottostante alla garanzia;
 Opere murarie ed assimilate
 Impianti macchinari ed attrezzature
 Infrastrutture specifiche

ATTIVI IMMATERIALI:
 programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell‟impresa;
 servizi di consulenza;
 rilascio certificazioni di qualità;
 marchi e brevetto;
 avviamento

ADDENDUM ACCORDO DI FINANZIAMENTO (2022)

Articolo 2 – Oggetto dell’Addendum
Con il presente Addendum, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n.202100999 del 14/12/2021 si stabilisce quanto segue:
a) Il Cofidi Sviluppo Imprese, beneficiario delle risorse di cui all’Avviso Pubblico a seguito degli esiti dell’attività di valutazione e selezione di cui alla D.D. n. 15AN.2019/D.0119 dell’08/02/2019, in deroga a quanto stabilito all’art. 12 comma 2 dell’Avviso Pubblico è autorizzato a garantire finanziamenti sotto forma di mutui chirografari e/o ipotecari con durata massima di 15 anni;
b) Rinegoziare i finanziamenti già in essere sotto forma di mutui ipotecari e/o chirografari fino a un massimo di 15 anni, con eventuale aggiunta di nuova liquidità per la ripresa dei sistemi produttivi locali non superiore al 25% del debito residuo.